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Gli aspetti principali della legge 626
Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994)
recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a promuovere
la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La prima direttiva riguarda le misure necessarie in generale per
la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive
riguardano invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso.
Il Decreto modifica lo scenario normativo che è alla base
di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro.
Infatti, fino all'entrata in vigore del Decreto, la precedente legge
(la L.833 del 1978 di "riforma sanitaria", istitutiva
del Servizio Sanitario Nazionale) affidava all'Ente pubblico, cioè
alle USL - tramite i Servizi di Medicina del Lavoro - molti degli
aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Ad esempio, ferme
restando le responsabilità dei datori di lavoro, le USL
dovevano svolgere in prima persona:
- la valutazione dei rischi lavorativi;
- l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione e di protezione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- informazione, consulenza e assistenza per
tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali;
- la sorveglianza sanitaria (e quindi per certi
aspetti il ruolo attuale di medico competente);
- l'attività di vigilanza sull'applicazione
della normativa in materia di sicurezza e salute.
Attualmente invece si assiste ad un trasferimento
di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro.
La filosofia della prevenzione è dunque
cambiata e ora spetta alle aziende la responsabilità di individuare
e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto
di programmare e di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere
i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli,
di assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario.
All'ente pubblico spetta di assistere le aziende, fornire ove possibile
la consulenza necessaria, controllare l'attuazione di quanto è
previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi
di prevenzione all'interno delle aziende.
Per il corretto svolgimento delle attività preventive aziendali
sono quindi previste nuove figure e nuovi compiti, ed anche un nuovo
ruolo per i lavoratori.
LA legge 626 quindi:
- Da' disposizioni generali in materia di igiene
e sicurezza del lavoro
- Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione
dell'azienda
- Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione
dei lavoratori ed il pronto soccorso
- Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione
dei lavoratori
- Obbliga l'azienda alla informazione e formazione
dei lavoratori
- Contiene, inoltre, disposizioni concernenti la
pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui
gli istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
- Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro.
In maniera più specifica regolamenta inoltre:
- L'uso delle attrezzature di lavoro l'uso dei dispositivi
di protezione individuale
- La movimentazione manuale dei carichi
- L'uso di attrezzature dotate di videoterminale
- La protezione da agenti cancerogeni
- La protezione da agenti biologici
- Stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli
obblighi
- Comprende 13 allegati tecnici (prescrizioni minime
per posti di lavoro con videoterminale, elenco degli agenti biologici,
elenco dei dispositivi di protezione individuale, aspetti della
movimentazione manuale dei carichi ecc.)
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