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Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari
e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita'
dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive
alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la
macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza fini di lucro, che esercita una o piu' delle seguenti attivita':
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento,
il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti
alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto
di vista igienico;
d) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unita'
sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria
alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari
siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella
propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo
e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura
di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare
un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio
dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche
simili informando le autorita' competenti sulla natura del rischio
e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto
ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la
responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino al momento
in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto
o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo
da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare
dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di
cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose
attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo
agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle
procedure comunitarie.
Art. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo
3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica
tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai
settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre
parti interessate quali le autorita' competenti e le associazioni
dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente
interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale
di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex
Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo
3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalita' da esso
stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione
europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie
alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della
serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
Art. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari
osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali
di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una
valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza
degli alimenti, in relazione alle attivita' svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici
di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che
le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate
correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la sicurezza
dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del
modo in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra
operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita o della fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore, nonche' delle condizioni
in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista,
indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza puo' tuttavia essere
modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua
in conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove
campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in
materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero
della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione
fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione
annuale.
Art. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti:
", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze
alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole:
"delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti:
"di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo
2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse
le parole: "di zinco".
Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema
di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro
dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b),
qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad
eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo
3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e
la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno
e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata
in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi
entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e
II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita
diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione
sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche'
per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori
annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorita' sanitaria
competente per territorio tiene conto delle effettive necessita'
connesse alla specifica attivita'.
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