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Art. 10 della Legge comunitaria del 16-12-99
L'art. 10 della Legge comunitaria, approvata in via definitiva dal
Senato il 16 dicembre 1999, introduce importanti modifiche al D.Lgs
155/97.
In particolare:
1. il comma
3 dell'art. 3 del D.Lgs 155/97 viene sostituito da un comma che
sancisce esplicitamente l'obbligo per il RIA (responsabile dell'industria
alimentare) , che esercita attività di produzione, di trasporto,
di distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti
alimentari al consumatore, a tenere a disposizione dell'autorità
competente preposta al controllo, un documento contenente l'individuazione,
da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle
procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché
le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo
e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati .
2. dopo
l'art 3 del D.Lgs 155/97 è inserito l'art 3 bis (procedura
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle
industrie alimentari). Il quale stabilisce che le verifiche analitiche
del corretto funzionamento dell'autocontrollo, potranno essere effettuate
in laboratori esterni alla industria alimentare, solo se questi
sono iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome
e se sono conformi ai criteri generali per il funzionamento dei
laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed alle
procedure operative standard previste dal D.Lgs 27 -01- 1992, n
120.
3. Il comma
2 dell'art. 8 del D.Lgs 155/97 (applicazioni delle sanzioni amministrative)
viene sostituito interamente da un nuovo comma il quale stabilisce
che l'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel
verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni
di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme.
La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad
applicare le sanzioni di cui al comma 1 dell'art 8 del D.Lgs 155/97
qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non
ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito
del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.
4. Inoltre
sono state introdotte delle novità:
- Semplificazione delle procedure del Sistema
HACCP
Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
comunitaria , con proprio provvedimento, le industrie alimentari
nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia
di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di
addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema
Hazard analysis and critical control points (HACCP)
- Divieto di esportazione e di commercializzazione
di prodotti alimentari tipici e tradizionali
I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali,
particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione
e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche
organolettiche, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle
Direttive 93/43/ CEE del Consiglio e 96/3/CE della commissione,
non possono esser sportati, ne essere oggetto di commercializzazione,
fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi
e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs 173/98.
- Ambito di vendita dei prodotti alimentari
tipici e tradizionali
Non costituisce commercializzazione la vendita diretta dal produttore
e dal consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni
di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale , nell'ambito
della provincia della zona tipica di produzione.
- Obbligo per alberghi e pubblici esercizi
collettività e mense
di conservare i prodotti alimentari tipici e tradizionali conformemente
al D.Lgs 155/97.
- Divieto temporaneo di vendita di prodotti
alimentari tipici e tradizionali
Con Decreto del Ministro della Sanità può essere
disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari
tipici e tradizionali, in caso di pericolo per la salute umana.
- Delega al Governo ad emanare entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria uno
o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno
dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali
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