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Art. 10 della Legge comunitaria del 16-12-99
L'art. 10 della Legge comunitaria, approvata in via definitiva dal Senato il 16 dicembre 1999, introduce importanti modifiche al D.Lgs 155/97.
In particolare:

1. il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 155/97 viene sostituito da un comma che sancisce esplicitamente l'obbligo per il RIA (responsabile dell'industria alimentare) , che esercita attività di produzione, di trasporto, di distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore, a tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati .

2. dopo l'art 3 del D.Lgs 155/97 è inserito l'art 3 bis (procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). Il quale stabilisce che le verifiche analitiche del corretto funzionamento dell'autocontrollo, potranno essere effettuate in laboratori esterni alla industria alimentare, solo se questi sono iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome e se sono conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed alle procedure operative standard previste dal D.Lgs 27 -01- 1992, n 120.

3. Il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs 155/97 (applicazioni delle sanzioni amministrative) viene sostituito interamente da un nuovo comma il quale stabilisce che l'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 dell'art 8 del D.Lgs 155/97 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.

4. Inoltre sono state introdotte delle novità:

  • Semplificazione delle procedure del Sistema HACCP
    Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria , con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP)
  • Divieto di esportazione e di commercializzazione di prodotti alimentari tipici e tradizionali
    I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle Direttive 93/43/ CEE del Consiglio e 96/3/CE della commissione, non possono esser sportati, ne essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs 173/98.
  • Ambito di vendita dei prodotti alimentari tipici e tradizionali
    Non costituisce commercializzazione la vendita diretta dal produttore e dal consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale , nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
  • Obbligo per alberghi e pubblici esercizi collettività e mense
    di conservare i prodotti alimentari tipici e tradizionali conformemente al D.Lgs 155/97.
  • Divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari tipici e tradizionali
    Con Decreto del Ministro della Sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari tipici e tradizionali, in caso di pericolo per la salute umana.
  • Delega al Governo ad emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali



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Che cos'è l'HACCP

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
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