| Notiziario Gemini Europa - Gennaio 2002 |
La
legge (21 dicembre 2001, n. 443) è entrata in vigore l'11 gennaio
2002.
Domande quindi entro il prossimo 11 febbraio 2002 alle Regioni o all'Albo
nazionale gestori rifiuti, a seconda dell'attività svolta, per poter
proseguire nella gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata
cambiata in base alla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1°
gennaio 2002.
Questa la novità nella gestione dei rifiuti per l'anno nuovo.
A conferire data certa al termine per il rinnovo delle domande di autorizzazione
ex articoli 28 e 30 del D.lgs 22/1997 è la pubblicazione in Gazzetta
della cd. "Legge Lunardi", avvenuta a distanza di più di
venti giorni dalla sua approvazione definitiva in Senato (6 dicembre scorso).
La legge (21 dicembre 2001, n. 443) è entrata in vigore l'11 gennaio
2002.
A partire da quest'ultima data, stabilisce il comma 15 dell'unico articolo
che la compone, i soggetti che svolgono attività di smaltimento o
recupero dei rifiuti "mutanti" in propri impianti, e i soggetti
che effettuano raccolta e trasporto (o smaltimento/recupero in impianti
di terzi) dei rifiuti dal nuovo codice avranno trenta giorni di tempo per
rinnovare le domande previste rispettivamente dagli articoli 28 e 30 del
cd. "Decreto Ronchi".
Queste le nuove regole per continuare senza interruzioni la propria attività
di gestione.
I trenta giorni scadranno il 10 febbraio prossimo, ma essendo questo giorno
festivo, il termine ultimo per le necessarie comunicazioni ex D.lgs 22/1997
slitterà (ex articolo 2963 Codice civile) al successivo 11 febbraio
2002.
Chi adempirà correttamente alla richiesta della "legge Lunardi"
entro i termini prescritti potrà dunque continuare senza soluzione
la propria attività, anche se i rifiuti gestiti (in virtù
del nuovo Elenco dei Rifiuti introdotto dalla citata decisione 2000/532/CE)
da "non pericolosi" sono diventati "pericolosi". Contrariamente,
chi non provvederà agli adempimenti richiesti, dovrà fermarsi,
rischiando di essere considerato un gestore privo di autorizzazione.
L'effettiva trasposizione nel nostro ordinamento (nuovo Elenco dei rifiuti)
avverrà invece tramite un apposito Dm Ambiente in corso di pubblicazione
sulla G.U. che provvederà ad aggiornare alla decisione 2000/532/CE
gli attuali allegati al D.lgs 22/1997.
Con la pubblicazione della "Lunardi" scatta anche un altro importante
termine ambientale: entro l'11 luglio 2002 (sei mesi dall'entrata in vigore
della legge) le Regioni dovranno infatti adottare le norme locali che obbligheranno
gli uffici locali a coprire con almeno il 40% di materiale riciclato il
loro fabbisogno annuale di plastica (articolo 1, comma 16 della legge 443/2001).
Con l'entrata in vigore della nuova legge, infine, si conferirà ufficialità
anche all'interpretazione autentica in essa contenuta (comma 17 e seguenti)
delle disposizioni del D.lgs 22/1997 sul regime giuridico delle terre e
rocce da scavo. Questo vorrà dire che non potranno essere considerate
rifiuti, a condizione che non superino i valori di pericolosità stabiliti
dal Dm 471/1999 sulla bonifica dei siti inquinati e che siano effettivamente
destinate al riutilizzo.