Notiziario Gemini Europa - Gennaio 2002

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  1. Trenta giorni di tempo per rinnovare le domande previste.

    La legge (21 dicembre 2001, n. 443) è entrata in vigore l'11 gennaio 2002.
    Domande quindi entro il prossimo 11 febbraio 2002 alle Regioni o all'Albo nazionale gestori rifiuti, a seconda dell'attività svolta, per poter proseguire nella gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata cambiata in base alla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2002.
    Questa la novità nella gestione dei rifiuti per l'anno nuovo.
    A conferire data certa al termine per il rinnovo delle domande di autorizzazione ex articoli 28 e 30 del D.lgs 22/1997 è la pubblicazione in Gazzetta della cd. "Legge Lunardi", avvenuta a distanza di più di venti giorni dalla sua approvazione definitiva in Senato (6 dicembre scorso).
    La legge (21 dicembre 2001, n. 443) è entrata in vigore l'11 gennaio 2002.
    A partire da quest'ultima data, stabilisce il comma 15 dell'unico articolo che la compone, i soggetti che svolgono attività di smaltimento o recupero dei rifiuti "mutanti" in propri impianti, e i soggetti che effettuano raccolta e trasporto (o smaltimento/recupero in impianti di terzi) dei rifiuti dal nuovo codice avranno trenta giorni di tempo per rinnovare le domande previste rispettivamente dagli articoli 28 e 30 del cd. "Decreto Ronchi".
    Queste le nuove regole per continuare senza interruzioni la propria attività di gestione.
    I trenta giorni scadranno il 10 febbraio prossimo, ma essendo questo giorno festivo, il termine ultimo per le necessarie comunicazioni ex D.lgs 22/1997 slitterà (ex articolo 2963 Codice civile) al successivo 11 febbraio 2002.
    Chi adempirà correttamente alla richiesta della "legge Lunardi" entro i termini prescritti potrà dunque continuare senza soluzione la propria attività, anche se i rifiuti gestiti (in virtù del nuovo Elenco dei Rifiuti introdotto dalla citata decisione 2000/532/CE) da "non pericolosi" sono diventati "pericolosi". Contrariamente, chi non provvederà agli adempimenti richiesti, dovrà fermarsi, rischiando di essere considerato un gestore privo di autorizzazione.
    L'effettiva trasposizione nel nostro ordinamento (nuovo Elenco dei rifiuti) avverrà invece tramite un apposito Dm Ambiente in corso di pubblicazione sulla G.U. che provvederà ad aggiornare alla decisione 2000/532/CE gli attuali allegati al D.lgs 22/1997.
    Con la pubblicazione della "Lunardi" scatta anche un altro importante termine ambientale: entro l'11 luglio 2002 (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) le Regioni dovranno infatti adottare le norme locali che obbligheranno gli uffici locali a coprire con almeno il 40% di materiale riciclato il loro fabbisogno annuale di plastica (articolo 1, comma 16 della legge 443/2001).
    Con l'entrata in vigore della nuova legge, infine, si conferirà ufficialità anche all'interpretazione autentica in essa contenuta (comma 17 e seguenti) delle disposizioni del D.lgs 22/1997 sul regime giuridico delle terre e rocce da scavo. Questo vorrà dire che non potranno essere considerate rifiuti, a condizione che non superino i valori di pericolosità stabiliti dal Dm 471/1999 sulla bonifica dei siti inquinati e che siano effettivamente destinate al riutilizzo.


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