| Notiziario Gemini Europa -Marzo 2001 |
LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: COME CAMBIANO LE NORME.
Nell'ottica Gemini Europa
di soddisfare costantemente le aspettative del cliente, da questo numero del
notiziario, la redazione ha deciso di venire incontro ai propri iscritti affrontando
anche le problematiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo,
per effetto delle nuove legislazioni riguardanti gli appalti, la sicurezza sul
lavoro, le direttive europee, sempre più integrate e interconnesse. Leggi, norme,
circolari e richieste di interpretazioni si arricchiscono, creando a volte non
pochi equivoci ed incomprensioni.
Crediamo di fare un servizio gradito ai Nostri lettori e attendiamo suggerimenti
e proposte.
In questo numero, pubblichiamo un abstract della Circolare Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 12 gennaio 2001 dal titolo "Riflessi sul sistema
dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle
disposizioni del D.P.R. 24.7.96 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n° 128".
E' uno spunto di miglioramento anche per i Nostri Clienti già certificati secondo
le UNI EN ISO 9001 - 9002, che, in fase di "Controllo del Processo" (punto 4.9)
possono, unitamente alla manutenzione delle attrezzature o dei mezzi di produzione,
tenere sotto controllo anche le verifiche degli Enti preposti in materia di
sicurezza sulle loro attrezzature da lavoro.
COLLAUDI E VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO
Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell'art. 46, comma
1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente
regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad
esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero
sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello
delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.
Premessa
(omissis)
Il regime dei controlli preventivi
(omissis)
Le verifiche periodiche
Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 si riferisce solo alle disposizioni
omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per
le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura
CE, relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione,
vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.
Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro
le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti
la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio
dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione
VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente
congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:
- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione
si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché
non sia stato già provveduto in tal senso.
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi
messi in servizio successivamente alla data della presente.
Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente
sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.
La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il
numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale
registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello
scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data
della messa in servizio della macchina.
Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte
dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982),
quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero,
dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.
Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno
specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel
tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante in termini
di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso, e in particolare,
dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione
delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute
nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione,
ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4.3.1982,
ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.
Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi
non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del
D.P.R. n. 459196, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del
Ministero dell'Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere
applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del
30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento
Ispezione lavoro.
La prima delle verifiche ispettive periodiche
Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa,
non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi
ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del
D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà
di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle
scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali,
di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere
i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli
sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell'attrezzatura
in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli
apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame
diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura
stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per
la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di
quelli comunque ritenuti necessari.
Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la
verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche
dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive
o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine
di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R.
n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto
delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo
decreto.
Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario,
delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione
alla destinazione stabilita dal fabbricante.