Notiziario Gemini Europa - ottobre 2002

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Qualità ed ambiente:

  1. Marchio di qualità ecologica alle calzature: un bollino sui prodotti che rispettano l'ambiente.

    (Decisione Commissione Ue 11.1.2002)

    Scarpe senza componenti tossici, prodotte con un limitato consumo di energia elettrica, vendute corredate di informazioni chiare, confezionate con materiali riciclabili. La Commissione europea interviene sull'etichettatura dei prodotti che contribuiscono in maniera significativa al rispetto dell'ambiente. E, dopo i criteri per contrassegnare con apposito logo detersivi, computer, giocattoli, persino offerte turistiche, detta i requisiti eco-ambientali destinati al settore delle calzature.
    Specifici criteri ecologici per questo segmento di produzione, in realtà, non sono una novità assoluta. Ma con la decisione del 18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 20 marzo 2002, si provvede a una revisione delle linee guida fissate in precedenza. I nuovi criteri avranno validità quinquennale, dopo i quali potranno essere ulteriormente modificati, alla luce degli sviluppi di mercato. I requisiti per ottenere il marchio di qualità ambientale sono tesi a limitare i livelli dei residui tossici, le emissioni di composti organici volatili, e a favorire una maggior durata dei prodotti.
    Limiti rigidi vengono fissati per la concentrazione di residui di cromo, di arsenico, cadmio e piombo. Sono vietati una serie di azocoloranti che possano rilasciare ammine aromatiche. Vietato anche l'uso di PVC.
    I produttori che richiederanno il marchio di qualità dovranno fornire informazioni dettagliate sul consumo energetico per paio di calzature, e sulle precauzioni adottate nei materiali d'imballaggio. Le confezioni dovranno riportare anche specifiche diciture sulla impermeabilità dei prodotti.
    La decisione si applica dal primo aprile 2002. Per consentire alle imprese di adeguarsi ai nuovi criteri per il riconoscimento di un marchio di qualità ecologico, è consentito che i criteri precedentemente fissati restino validi, anche se per un periodo non superiore ai 12 mesi.


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