| Notiziario Gemini Europa - ottobre 2002 |
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Qualità
ed ambiente:
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Marchio di qualità
ecologica alle calzature: un bollino sui prodotti che rispettano l'ambiente.
(Decisione Commissione Ue 11.1.2002)
Scarpe senza componenti
tossici, prodotte con un limitato consumo di energia elettrica, vendute corredate
di informazioni chiare, confezionate con materiali riciclabili. La Commissione
europea interviene sull'etichettatura dei prodotti che contribuiscono in maniera
significativa al rispetto dell'ambiente. E, dopo i criteri per contrassegnare
con apposito logo detersivi, computer, giocattoli, persino offerte turistiche,
detta i requisiti eco-ambientali destinati al settore delle calzature.
Specifici criteri ecologici per questo segmento di produzione, in realtà,
non sono una novità assoluta. Ma con la decisione del 18 marzo 2002,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 20 marzo
2002, si provvede a una revisione delle linee guida fissate in precedenza.
I nuovi criteri avranno validità quinquennale, dopo i quali potranno
essere ulteriormente modificati, alla luce degli sviluppi di mercato. I requisiti
per ottenere il marchio di qualità ambientale sono tesi a limitare
i livelli dei residui tossici, le emissioni di composti organici volatili,
e a favorire una maggior durata dei prodotti.
Limiti rigidi vengono fissati per la concentrazione di residui di cromo, di
arsenico, cadmio e piombo. Sono vietati una serie di azocoloranti che possano
rilasciare ammine aromatiche. Vietato anche l'uso di PVC.
I produttori che richiederanno il marchio di qualità dovranno fornire
informazioni dettagliate sul consumo energetico per paio di calzature, e sulle
precauzioni adottate nei materiali d'imballaggio. Le confezioni dovranno riportare
anche specifiche diciture sulla impermeabilità dei prodotti.
La decisione si applica dal primo aprile 2002. Per consentire alle imprese
di adeguarsi ai nuovi criteri per il riconoscimento di un marchio di qualità
ecologico, è consentito che i criteri precedentemente fissati restino
validi, anche se per un periodo non superiore ai 12 mesi.
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