Attestazione SOA. Arriva
l'obbligo.
Anno
nuovo, regole nuove dice il proverbio. E pare che la regola nuova sia l’obbligatorietà
dell’attestazione S.O.A., "Torri e Talibani" permettendo. Questa
la novità dell’anno nuovo per tutti coloro che vorranno concorrere
nell’aggiudicazione degli appalti pubblici.
Le date sono
state già indicate. Alla data del 1 marzo 2001, in cui il certificato
di attestazione diviene obbligatorio per le gare d’appalto oltre Lit. 10.374.830.909
si aggiunge quella del 1 gennaio 2002, che integra la normativa, per l’obbligatorietà
dell’attestazione S.O.A. relativa agli appalti superiori a Lit. 290.440.500.
Questo, è
quanto accadrà se il governo ed i gruppi studio confermeranno le
tempistiche previste.
Se, quindi,
i tempi verranno rispettati, l’attestazione S.O.A. sostituirà quanto
richiesto dal regime transitorio attualmente in atto ed in particolare le
verifiche che gli Enti appaltanti devono esercitare, circa le capacità
tecnico-finanziarie, delle imprese per ogni appalto. Quindi, le imprese
con attestazione S.O.A. potranno partecipare alle gare senza dover dimostrare
ogni volta la loro idoneità.
Questo il regalo
dell’anno prossimo per:
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Imprese
individuali |
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Società
e Cooperative |
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Consorzi
tra Cooperative di produzione e lavoro |
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Consorzi
tra imprese artigiane |
 |
Consorzi
stabili |
I
requisiti necessari per l’attestazione S.O.A.
La legge prevede,
per ottenere l'attestazione S.O.A. che le imprese siano in possesso di requisiti
di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. Una
volta conseguita, l'attestazione sarà valida per i tre anni successivi.
Requisiti
Di Ordine Generale
- Cittadinanza
italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea.
- Assenza
di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 legge 27 Dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575.
- Inesistenza
di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice
di Procedura Penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidano sulla
moralità professionale.
- Inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese
di residenza.
- Inesistenza
di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana
o del paese di provenienza.
- Iscrizione
al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato.
- Insussistenza
dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione di attività.
- Inesistenza
di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria.
- Inesistenza
di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici.
- Inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
- Inesistenza
di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
agli appalti o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Requisiti
Di Ordine Speciale
- Adeguata
capacità economico-finanziaria dimostrata da:
- idonee referenze bancarie.
- cifra di affari per lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta.
- capitale netto.
- Adeguata
idoneità tecnica e organizzativa dimostrata da:
- presenza di idonea direzione tecnica.
- esecuzione dei lavori realizzati in ciascuna delle categorie oggetto
della richiesta.
- esecuzione di un singolo lavoro in ogni singola categoria oggetto della
richiesta.
- Adeguata
dotazione di attrezzature tecniche che consiste nella dotazione stabile
di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà
o in locazione finanziaria o in noleggio.
- Adeguato
organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente operaio e tecnico.
Le
imprese potranno essere qualificate per due diverse categorie di iscrizione:
- Opere generali
- Opere specialistiche
P.S.: Se desiderate
ricevere le tabelle di riferimento potete richiederle direttamente a 
(desidero
ricevere le tabelle "opere generali e specialistiche" relative
all’attestazione S.O.A.)