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Vendite online senza obbligo di fatturazione
Internet avanza, si migliora. In questi giorni si parla di nuovi suffissi,
nuovi domini, che andranno ad arricchire la già numerosa tribù di Internet.
Tutto questo può anzi deve far riflettere su una cosa: il progresso
non si ferma e non lo si può combattere, non conviene.
Bisogna quindi adeguarsi, reinventarsi sfruttando le possibilità
che questa evoluzione epocale sta’ inserendo a ritmi velocissimi. Un
esempio di come si modifichino le modalità di lavoro è il nuovo emendamento
al Collegato fiscale, introdotto dalla Commissione Finanza della Camera,
per incentivare lo sviluppo del commercio online.
Se l'articolo 82, comma 1 bis del disegno di legge sarà definitivamente
approvato, le transazioni commerciali su Internet potranno svolgersi
con esonero totale degli obblighi di fatturazione. A una condizione:
che tali transazioni siano regolate dall'intervento di intermediari
abilitati. Al momento del pagamento, perciò, effettuato dal cliente
con carta di credito o attraverso un ufficio postale, non dovrà essere
rilasciata alcuna documentazione, ma sarà sufficiente annotare il corrispettivo
ricevuto sui registri.
L'agevolazione non è invece prevista nel caso di cessione di beni virtuali
e prestazioni di servizi. In questi casi, infatti, non è ammessa alcuna
deroga, e l'operatore dovrà fatturare ogni movimento per via telematica.
(21 settembre 2000)
Dal Collegato fiscale alla Finanziaria 2000. - Emendamento Commissione
Finanza Camera.
Articolo 82.
(Semplificazione degli adempimenti contabili).
1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti
dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662 [1],
nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate,
a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono
essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti
del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n.662 del 1996.
1-bis. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui
al citato comma 136, dell’articolo 3, della legge 662 del 1996, sono
inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio
elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l’intervento
di intermediari finanziari abilitati [2], con particolare riferimento
alla semplificazione degli obblighi documentali, a tal fine potendosi
prevedere la non obbligatorietà dell’emissione di fattura in presenza
di idonea documentazione.
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