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Inquinamento
Dal 22 dicembre cambiano le regole per le imprese. Entra
in vigore il decreto sui metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti immessi in atmosfera.
Il 22 dicembre 2000 entrerà in vigore il Dm 25 agosto 2000 (S.O. n. 158
alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000) sui metodi di campionamento,
analisi e valutazione degli inquinanti immessi in atmosfera. Pertanto,
da quella data, le imprese dovranno procedere alla misura delle emissioni
inquinanti in atmosfera utilizzando le nuove metodiche individuate dal
provvedimento. Il Dm è stato emanato dai ministri dell'Ambiente, della
Sanità e dell'Industria in sostituzione di quanto previsto nell'allegato
4 al Dm 12 luglio 1990. Tale Dm attuò quanto, sul punto, previsto dal
Dpr 203/1988 sull'inquinamento atmosferico.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, Dm 12 luglio 1990 la periodicità delle
analisi è "di norma" annuale, ma è comunque stabilita dalla regione (autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione). Il nuovo testo, a norma dell'articolo
4, comma 1, del Dm del 1990, è stato emanato in base all'apposita proposta
formulata al riguardo dall'Istituto Superiore di Sanità.
Il nuovo decreto, però, era atteso da molti anni; infatti, in base alla
citata disposizione, avrebbe dovuto essere emanato nell'ormai lontano
mese di aprile 1991. La parte tecnica del nuovo Dm occupa ben trentatré
delle trentaquattro pagine di Gazzetta che ne ospitano la pubblicazione.
Infatti, il testo del decreto si compone di tre brevi articoli e quattro
allegati. L'articolo 1 definisce gli obiettivi del provvedimento: si tratta
dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni. L'articolo
2 individua le sostituzioni o le integrazioni previste rispetto all'allegato
4 al Dm 12 luglio 1990: si tratta di quanto stabilito nei quattro allegati
al nuovo Dm. L'articolo 3 individua nel 22 dicembre 2000 la data di entrata
in vigore del provvedimento.
Dal canto loro, i quattro allegati individuano quanto segue:
1- metodo di rilevamento delle immissioni in flussi gassosi di ossidi
di zolfo e di azoto;
2- metodo di rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati
di composti inorganici del cloro e del fluoro sotto forma di gas e vapore.
3- metodo sulla determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici,
mediante il metodo gascromatografico, che integra il metodo Istisan n.
88/19 recante il "Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi
gassosi convogliati". Inoltre, sostituisce il capitolo 2 ("Determinazione
degli idrocarburi policiclici aromatici") del Metodo Unichim 825/1988
relativo al campionamento e determinazione di microinquinanti organici
di cui all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio 1990.
4- metodo per la determinazione dei composti organici volatili (Cov) per
assorbimento su carboni attivi e analisi gascromatografica. Tale metodo
è rappresentato dalla norma Uni 10493.Quanto previsto negli allegati 1,
2 e 4 sostituisce i metodi di cui al Manuale Unichim 122/1986, parti I
e II, di cui all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio 1990.
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